ART. 51
(Centro nazionale di referenza)
1. Le prove di laboratorio intese ad accertare la presenza
dell'influenza aviaria sono effettuate dall'Istituto zooprotilattico
sperimentale competente per territorio e confermate dal Centro
nazionale di referenza, che e' tenuto ad eseguirle in conformita'
alle disposizioni del manuale diagnostico, e che e' altresi'
responsabile del coordinamento di norme e metodi diagnostici
applicati.
2. Il Ministero puo' autorizzare il laboratorio nazionale di cui
al comma 1 a fungere da laboratorio di referenza o fornire ed
espletare incarichi e servizi anche per altri Stati membri, su loro
richiesta. Detta cooperazione e' ufficializzata mediante uno
specifico accordo concluso tra le autorita' competenti degli Stati
richiedenti e il Ministero, da notificare alla Commissione.
3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1:
a) svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato VIII;
b) garantisce il collegamento con il laboratorio comunitario di
referenza di cui all'allegato VII e provvede ad inviare a
quest'ultimo campioni adeguati;
c) finalizza le indagini di laboratorio previste dal presente
decreto alla conferma o all'esclusione della presenza di influenza
aviaria;
d) procede, quando la presenza dell'influenza aviaria e' stata
confermata ed e' stato identificato il sierotipo del virus, alla
caratterizzazione del virus a livello dell'antigene in relazione ai
ceppi del vaccino di riferimento, in collaborazione, se necessario,
con il laboratorio comunitario di referenza.
4. In particolari situazioni epidemiologiche il Ministero,
sentito il Centro di referenza per l'influenza aviaria, puo'
autorizzare altri laboratori per l'esecuzione di test sierologici di
screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei
requisiti stabiliti dal presente decreto.