ART. 51 
                   (Centro nazionale di referenza) 
 
    1. Le prove  di  laboratorio  intese  ad  accertare  la  presenza
dell'influenza aviaria sono effettuate dall'Istituto  zooprotilattico
sperimentale  competente  per  territorio  e  confermate  dal  Centro
nazionale di referenza, che e' tenuto  ad  eseguirle  in  conformita'
alle  disposizioni  del  manuale  diagnostico,  e  che  e'   altresi'
responsabile  del  coordinamento  di  norme  e   metodi   diagnostici
applicati. 
    2. Il Ministero puo' autorizzare il laboratorio nazionale di  cui
al comma 1 a  fungere  da  laboratorio  di  referenza  o  fornire  ed
espletare incarichi e servizi anche per altri Stati membri,  su  loro
richiesta.  Detta  cooperazione  e'   ufficializzata   mediante   uno
specifico accordo concluso tra le autorita'  competenti  degli  Stati
richiedenti e il Ministero, da notificare alla Commissione. 
    3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1: 
    a)	svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato VIII; 
    b)	garantisce il collegamento con il laboratorio  comunitario  di
referenza  di  cui  all'allegato  VII  e  provvede   ad   inviare   a
quest'ultimo campioni adeguati; 
    c) finalizza le indagini di  laboratorio  previste  dal  presente
decreto alla conferma o all'esclusione della  presenza  di  influenza
aviaria; 
    d) procede, quando la presenza dell'influenza  aviaria  e'  stata
confermata ed e' stato identificato  il  sierotipo  del  virus,  alla
caratterizzazione del virus a livello dell'antigene in  relazione  ai
ceppi del vaccino di riferimento, in collaborazione,  se  necessario,
con il laboratorio comunitario di referenza. 
    4.  In  particolari  situazioni  epidemiologiche  il   Ministero,
sentito  il  Centro  di  referenza  per  l'influenza  aviaria,   puo'
autorizzare altri laboratori per l'esecuzione di test sierologici  di
screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei
requisiti stabiliti dal presente decreto.