Art. 41 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'  minori  entrate  per  la
finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.