Art. 73
                              Concorsi

1.  Alla  magistratura  militare si accede mediante concorso pubblico
per  titoli  per  la  nomina  a magistrato militare, al quale possono
partecipare  soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il
quarantesimo   anno   di   eta',   salve   le   elevazioni   previste
dall'ordinamento.  Le  modalita'  della  domanda  di  ammissione,  il
termine  per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso,
i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  da  parte della commissione
esaminatrice,  nonche'  le  modalita'  di approvazione della relativa
graduatoria  e  di  nomina  dei vincitori sono stabilite con apposito
decreto  del  Ministro  della  difesa,  previa delibera del Consiglio
della magistratura militare.
2.  Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli
riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche,
il   Ministro   della   difesa,   su  delibera  del  Consiglio  della
magistratura  militare,  provvede a bandire con decreto il successivo
concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i)
e  l),  dell'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 5 aprile
2006,  n.  160.  Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono
individuati:
a)  i  punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri
di  assegnazione  da  parte dei membri della commissione degli stessi
punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
 
          Nota all'art. 73:
             - Il testo del comma 1, lettere h), i) e l), dell'art. 2
          del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160 (Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma  dell'articolo  1,  comma  1, lettera a), della L. 25
          luglio  2005, n. 150), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del 29 aprile 2006, n. 99, e' il
          seguente:
             «1.  Al  concorso  per  esami,  tenuto conto che ai fini
          dell'anzianita'   minima   di   servizio   necessaria   per
          l'ammissione  non sono cumulabili le anzianita' maturate in
          piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
              a)-g) (omissis);
              h)  i  laureati  in  possesso  del diploma di laurea in
          giurisprudenza  conseguito,  salvo  che  non  si  tratti di
          seconda  laurea,  al  termine  di un corso universitario di
          durata   non   inferiore  a  quattro  anni  e  del  diploma
          conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione per le
          professioni legali previste dall'articolo
              16  del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
          successive modificazioni;
              i)  i  laureati  che  hanno  conseguito  la  laurea  in
          giurisprudenza  al  termine  di  un  corso universitario di
          durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  salvo che non si
          tratti  di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato
          di ricerca in materie giuridiche;
              l)  i  laureati  che  hanno  conseguito  la  laurea  in
          giurisprudenza  a  seguito  di  un  corso  universitario di
          durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  salvo che non si
          tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
          specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
          un  corso  di  studi  della durata non inferiore a due anni
          presso le scuole di specializzazione di cui al
              decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
          n. 162
              .».