Art. 74
                         Concorso per esami

1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in
Roma.
2. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa,
su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta
da  cinque  membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e
professori  delle  facolta'  di giurisprudenza. Con lo stesso decreto
possono  essere  nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di
segretario   sono   esercitate  da  un  funzionario  di  cancelleria,
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera
a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.
4.  Per  essere  ammessi alla prova orale occorre avere riportato non
meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.
5.  Sono  dichiarati  idonei coloro che hanno riportato una media non
inferiore  a  sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e
non  meno  di  sei  decimi  in ciascuna materia della prova scritta e
della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti
non sono stati dichiarati idonei.
7.  La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il
numero totale dei voti riportati.
8. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
c)  i  feriti  in  combattimento  e  i mutilati e invalidi di guerra,
riconosciuti idonei al servizio;
d)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
g)  coloro  che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo,
presso l'amministrazione militare;
h) i piu' anziani di eta'.
9.  I  primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso,
sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova,
con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.
10.  Le  ulteriori  norme  utili per lo svolgimento del concorso sono
stabilite,  volta  per  volta, con lo stesso decreto ministeriale che
indice il concorso.