Art. 110 Disposizioni comuni agli uffici centrali 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111 e 112 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. 2. L'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e' stabilita in base all'articolo 113, comma 4.