Art. 110 
 
              Disposizioni comuni agli uffici centrali 
 
  1. Gli uffici centrali di cui agli articoli  111  e  112  dipendono
direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario  generale
per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105. 
  2.  L'individuazione  degli  uffici  e   dei   posti   di   livello
dirigenziale non generale degli uffici centrali e' stabilita in  base
all'articolo 113, comma 4.