Art. 111 Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare: a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni; b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa; c) svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo; d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili; e) svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario; f) svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento; g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa. 2. L'Ufficio centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio e' articolato in undici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Note all'art. 111: - Il testo dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981, n. 55, e' il seguente: «Art. 6. (Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo). - Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa e' istituito un reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi. La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 e' posta alle dipendenze del predetto reparto. Sono attribuite al capo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente. Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonche' al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in denaro ed in materia degli enti militari. Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresi' i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.».