Art. 111

       Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

  1.  L'Ufficio  centrale  del bilancio e degli affari finanziari, in
particolare:
  a)  provvede  alla  formulazione,  sulla  base  delle direttive del
Ministro  e  secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello
schema  dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero e alle
relative proposte di variazioni;
  b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti
in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
  c)  svolge  attivita'  di consulenza finanziaria ed economica sulla
gestione  dei  fondi,  di  controllo  e  raccordo  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze per quanto attiene alla contabilita'
economica  analitica  nonche'  studi  e  applicazioni  in  materia di
bilancio  fornendo  le  indicazioni  tecniche  ai  fini  dell'esame e
valutazione del bilancio consuntivo;
  d)   promuove   direttive   di  carattere  generale,  in  relazione
all'esercizio   del   bilancio   e   ai   risultati  delle  verifiche
amministrative e contabili;
  e)  svolge  attivita'  di  carattere  amministrativo in merito alla
cooperazione   internazionale   per   quanto  di  competenza  e  alle
problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
  f)  svolge  attivita'  di  carattere  amministrativo  concernenti i
servizi   generali   per   le   esigenze   degli  uffici  di  diretta
collaborazione    del    Ministro,   della   magistratura   militare,
dell'Ordinariato  militare,  dell'Ufficio  centrale  per le ispezioni
amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento;
  g)  provvede  a  monitorare  i flussi dei singoli capitoli a favore
degli   enti   programmatori,  ferme  restando  le  attribuzioni  del
Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge
20  febbraio  1981,  n.  30, e a curare il coordinamento generale del
bilancio di cassa della Difesa.
  2.  L'Ufficio  centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro
della  difesa.  L'Ufficio e' articolato in undici uffici dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.
 
          Note all'art. 111: 
          - Il testo dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n.  30
          (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 25 febbraio 1981, n. 55, e' il seguente: 
          «Art. 6. (Istituzione di un reparto  per  il  coordinamento
          amministrativo). - Nell'ambito dell'ufficio del  segretario
          generale della  Difesa  e'  istituito  un  reparto  per  il
          coordinamento  amministrativo,  retto   da   un   ufficiale
          generale    o    ammiraglio    dei    servizi    o    corpi
          tecnico-amministrativi. 
          La direzione di amministrazione istituita con il precedente
          articolo 5 e' posta alle dipendenze del predetto reparto. 
          Sono  attribuite  al   capo   del   predetto   reparto   di
          coordinamento amministrativo  le  funzioni  previste  dalla
          normativa vigente per i comandanti di regione militare,  di
          dipartimento militare  marittimo  e  di  regione  aerea  in
          ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla  direzione
          di amministrazione di cui all'articolo precedente. 
          Il reparto per  il  coordinamento  amministrativo  tiene  i
          rapporti, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  con  la
          ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende
          alla  chiusura  a  pareggio  - eseguita   dalla   direzione
          interforze  - della  contabilita'  speciale  di  tutte   le
          direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione
          di dati  ed  elementi  chiesti  dalla  ragioneria  centrale
          nonche' al  loro  esame  anche  al  fine  di  un  controllo
          statistico-economico delle spese in rapporto alla  forza  o
          ad altri parametri di raffronto;  coordina  l'attivita'  di
          tutte le direzioni di amministrazione; emana,  inoltre,  le
          disposizioni  amministrative  relative  alla  gestione   in
          denaro ed in materia degli enti militari. 
          Il predetto reparto  per  il  coordinamento  amministrativo
          propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa
          le  pene  pecuniarie  previste  dal  regolamento   per   la
          contabilita'  generale  dello  Stato  per   ritardi   nella
          presentazione dei rendiconti del contante e del  materiale;
          mantiene altresi' i rapporti con gli  organi  di  controllo
          per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti
          direttamente dipendenti.».