Art. 112

          Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

  1.   L'Ufficio   centrale   per  le  ispezioni  amministrative,  in
particolare:
  a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili,
con  azione  sia  diretta  che decentrata, promuovendo l'accertamento
delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti;
  b)  cura  i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze
per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo;
  c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza
delle  disposizioni  sui  rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui
all'articolo  1,  commi  da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
  2.  L'Ufficio  centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo
dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della
difesa.  L'Ufficio  e' articolato in diciotto uffici dirigenziali non
generali,  compresi  quelli  costituenti  il  nucleo ispettivo, i cui
compiti   sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare.
 
          Note all'art. 112: 
          - Il testo dell'art. 1, commi da 56 a  65  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, e' il
          seguente: 
          «Art. 1. (Misure in materia di sanita',  pubblico  impiego,
          istruzione,  finanza  regionale  e  locale,  previdenza   e
          assistenza). - 1-55 (omissis). 
          56. Le disposizioni di cui all'articolo 58,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' le  disposizioni  di
          legge e di regolamento che  vietano  l'iscrizione  in  albi
          professionali  non  si  applicano   ai   dipendenti   delle
          pubbliche amministrazioni con rapporto di  lavoro  a  tempo
          parziale, con prestazione lavorativa non  superiore  al  50
          per cento di quella a tempo pieno. 
          56-bis.  Sono  abrogate   le   disposizioni   che   vietano
          l'iscrizione   ad   albi   e   l'esercizio   di   attivita'
          professionali per i soggetti di cui al  comma  56.  Restano
          ferme le altre disposizioni in  materia  di  requisiti  per
          l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio  delle
          relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
          professionali e che esercitino attivita' professionale  non
          possono  essere  conferiti  incarichi  professionali  dalle
          amministrazioni  pubbliche;  gli  stessi   dipendenti   non
          possono assumere il patrocinio in controversie nelle  quali
          sia parte una pubblica amministrazione. 
          57. Il rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  puo'  essere
          costituito relativamente a tutti  i  profili  professionali
          appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
          delle  pubbliche   amministrazioni,   ad   esclusione   del
          personale militare, di quello delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
          58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
          a tempo parziale puo' essere concessa  dall'amministrazione
          entro  sessanta  giorni  dalla  domanda,  nella  quale   e'
          indicata l'eventuale  attivita'  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo    che    il    dipendente    intende    svolgere.
          L'amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  nega  la
          trasformazione del rapporto nel  caso  in  cui  l'attivita'
          lavorativa di lavoro autonomo  o  subordinato  comporti  un
          conflitto  di  interessi  con  la  specifica  attivita'  di
          servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in  cui  la
          trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e  alla
          posizione   organizzativa   ricoperta    dal    dipendente,
          pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
          La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
          l'attivita'  lavorativa   di   lavoro   subordinato   debba
          intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
          e' tenuto, inoltre, a comunicare,  entro  quindici  giorni,
          all'amministrazione   nella    quale    presta    servizio,
          l'eventuale   successivo    inizio    o    la    variazione
          dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
          al  comma  57,  per  il  restante  personale  che  esercita
          competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
          e di sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  e  di  sicurezza
          pubblica,  con  esclusione   del   personale   di   polizia
          municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei
          rapporti di  lavoro  a  tempo  parziale  ed  i  contingenti
          massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
          58-bis. Ferma  restando  la  valutazione  in  concreto  dei
          singoli casi di conflitto di interesse, le  amministrazioni
          provvedono,  con  decreto  del  Ministro   competente,   di
          concerto con il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  ad
          indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
          i compiti istituzionali, sono comunque  non  consentite  ai
          dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale  con
          prestazione lavorativa non superiore al  50  per  cento  di
          quella a  tempo  pieno.  I  dipendenti  degli  enti  locali
          possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
          autorizzazione    rilasciata    dall'amministrazione     di
          appartenenza. 
          58-ter.  Al  fine  di  consentire  la  trasformazione   del
          rapporto di lavoro da tempo  pieno  a  tempo  parziale,  il
          limite percentuale della dotazione organica complessiva  di
          personale a tempo pieno di  ciascuna  qualifica  funzionale
          prevista  dall'articolo  22,  comma  20,  della  legge   23
          dicembre 1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso
          onde arrivare comunque all'unita'. 
          59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione  dei
          rapporti  di  lavoro   dei   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni   da   tempo   pieno   a   tempo   parziale
          costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
          quota pari  al  70  per  cento  dei  predetti  risparmi  e'
          destinata, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  stabiliti
          dalla  contrattazione  integrativa,   ad   incentivare   la
          mobilita'   del    personale    esclusivamente    per    le
          amministrazioni  che  dimostrino  di  aver  provveduto   ad
          attivare piani di mobilita'  e  di  riallocazione  mediante
          trasferimento  di   personale   da   una   sede   all'altra
          dell'amministrazione stessa. I risparmi  eventualmente  non
          utilizzati  per   le   predette   finalita'   costituiscono
          ulteriori economie di bilancio. 
          60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale
          e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra  attivita'  di
          lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge  o  altra
          fonte normativa ne  prevedano  l'autorizzazione  rilasciata
          dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia
          stata concessa. La richiesta  di  autorizzazione  inoltrata
          dal dipendente si intende accolta ove entro  trenta  giorni
          dalla  presentazione  non  venga   adottato   un   motivato
          provvedimento di diniego. 
          61. La violazione del  divieto  di  cui  al  comma  60,  la
          mancata comunicazione  di  cui  al  comma  58,  nonche'  le
          comunicazioni risultate non veritiere anche  a  seguito  di
          accertamenti ispettivi  dell'amministrazione  costituiscono
          giusta  causa  di  recesso  per  i   rapporti   di   lavoro
          disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
          costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per   il
          restante  personale,  sempreche'  le  prestazioni  per   le
          attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  svolte  al  di
          fuori del rapporto  di  impiego  con  l'amministrazione  di
          appartenenza non  siano  rese  a  titolo  gratuito,  presso
          associazioni di  volontariato  o  cooperative  a  carattere
          socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure  per
          l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
          svolgersi in contraddittorio fra le parti. 
          62. Per effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti
          delle      pubbliche      amministrazioni,      finalizzate
          all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di  cui
          ai commi da 56 a 65, le amministrazioni  si  avvalgono  dei
          rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono  essere
          costituiti entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con  le
          amministrazioni   interessate,   dei    predetti    servizi
          ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
          ed  anche  ai  fini  dell'accertamento   delle   violazioni
          tributarie, della Guardia di finanza. 
          63. Le disposizioni di cui ai commi  61  e  62  entrano  in
          vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono  cessare
          tutte le attivita' incompatibili con il divieto di  cui  al
          comma 60 e a tal fine gli atti  di  rinuncia  all'incarico,
          comunque denominati, producono  effetto  dalla  data  della
          relativa comunicazione. 
          64. Per quanto disposto dai precedenti  commi,  viene  data
          precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di
          handicap non inferiore al 70 per cento,  malati  di  mente,
          anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con  figli
          minori in relazione al loro numero. 
          65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli  enti
          locali  che  non  versino  in  situazioni   strutturalmente
          deficitarie e la cui pianta organica preveda un  numero  di
          dipendenti inferiore alle cinque unita'.».