Art. 105 
 
                       Lavori di manutenzione 
 
              (art. 19, comma 5-bis, legge n. 109/1994) 
 
    1.  L'esecuzione  dei  lavori  puo'   prescindere   dall'avvenuta
redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di
lavori  di  manutenzione,   ad   esclusione   degli   interventi   di
manutenzione che prevedono il rinnovo  o  la  sostituzione  di  parti
strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano  di
sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
    2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere
affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente
previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo  costituito
almeno da una relazione  generale,  dall'elenco  dei  prezzi  unitari
delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano
di sicurezza e di coordinamento con  l'individuazione  analitica  dei
costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.