Art. 106 
 
Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni  di  lavori
                              pubblici 
 
                    (art. 71, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. L'avvio delle procedure di scelta  del  contraente  presuppone
l'avvenuta validazione del progetto di cui  all'articolo  55,  previa
acquisizione   da   parte   del   responsabile    del    procedimento
dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: 
    a) alla accessibilita' delle aree e  degli  immobili  interessati
dai  lavori  secondo  le  indicazioni  risultanti   dagli   elaborati
progettuali; 
    b)  alla  assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto   agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; 
    c)  alla  conseguente  realizzabilita'  del  progetto  anche   in
relazione al terreno, al tracciamento,  al  sottosuolo  ed  a  quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 
    Tale attestazione e' rilasciata dal responsabile del procedimento
nel caso in cui non  sia  stato  ancora  nominato  il  direttore  dei
lavori. 
    2. L'offerta da presentare  per  l'affidamento  degli  appalti  e
delle  concessioni  di  lavori   pubblici   e'   accompagnata   dalla
dichiarazione  con  la  quale  i  concorrenti  attestano   di   avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti  gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o  il
computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul  luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle  condizioni
locali, della viabilita' di accesso, di aver verificato le  capacita'
e le disponibilita', compatibili con i tempi di esecuzione  previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle  discariche  autorizzate,
nonche' di tutte le circostanze generali e  particolari  suscettibili
di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle   condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati  ed  i
prezzi nel loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  consentire  il
ribasso  offerto.   La   stessa   dichiarazione   contiene   altresi'
l'attestazione di avere effettuato una verifica della  disponibilita'
della mano d'opera necessaria per  l'esecuzione  dei  lavori  nonche'
della disponibilita' di  attrezzature  adeguate  all'entita'  e  alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
    3. In nessun caso si procede alla stipulazione  del  contratto  o
alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo
periodo, se  il  responsabile  del  procedimento  e  l'esecutore  non
abbiano  concordemente   dato   atto,   con   verbale   da   entrambi
sottoscritto,  del  permanere   delle   condizioni   che   consentono
l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al
comma 1, lettere a), b) e c). 
    4. Gli adempimenti  necessari  per  l'avvio  delle  procedure  di
esecuzione del decreto  di  esproprio  e  conseguente  immissione  in
possesso o per l'emissione del decreto di occupazione di urgenza sono
posti  in  essere  in  tempi  compatibili  con  la  stipulazione  del
contratto.