Art. 109 
 
             Criteri di affidamento delle opere generali 
 
        e delle opere specializzate non eseguite direttamente 
 
                    (art. 74, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  L'affidatario,  in  possesso   della   qualificazione   nella
categoria  di  opere  generali  ovvero  nella  categoria   di   opere
specializzate indicate nel bando di gara  o  nell'avviso  di  gara  o
nella lettera di invito come categoria prevalente puo',  fatto  salvo
quanto  previsto  al  comma  2,  eseguire   direttamente   tutte   le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative  qualificazioni,  oppure  subappaltare  dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. 
    2. Non possono essere eseguite direttamente  dall'affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se
privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108,
comma 3, relative a: 
    a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A; 
    b) categorie di opere specializzate individuate  nell'allegato  A
come categorie a qualificazione obbligatoria. 
    Esse sono comunque subappaltabili ad imprese  in  possesso  delle
relative qualificazioni. Resta  fermo,  ai  sensi  dell'articolo  37,
comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per
le  categorie  di  cui  all'articolo  107,  comma   2,   di   importo
singolarmente superiore al quindici per cento; si applica  l'articolo
92, comma 7. 
    3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresi' scorporabili  e
sono indicate nei  bandi  di  gara  ai  fini  della  costituzione  di
associazioni temporanee di tipo verticale. 
    4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale  sono
abilitate  a  partecipare  alle  gare  indette  per  la  manutenzione
dell'opera generale stessa. 
    5. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del  codice,
non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati
all'articolo 176, comma 7, del codice. 
 
              Note all'art. 109 
              - Il testo dell'art. 37, comma 11, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo." 
              - Il testo dell'art. 176, comma 7, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              "7. Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
          118 si applica  ai  predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi."