Art. 46 Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.
Note all'art. 46: - Per i riferimenti della direttiva 2009/28/CE, si veda nelle note alle premesse.