Art. 57 
 
 
                         Elenco dei crediti. 
           Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti 
 
  1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare
al  giudice  delegato   l'elenco   nominativo   dei   creditori   con
l'indicazione dei crediti e  delle  rispettive  scadenze  e  l'elenco
nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui  beni,
con l'indicazione delle cose stesse e del  titolo  da  cui  sorge  il
diritto. 
  2. Il giudice delegato, anche  prima  della  confisca,  assegna  ai
creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,  per
il deposito delle istanze di accertamento dei  rispettivi  diritti  e
fissa la data dell'udienza di verifica dei  crediti  entro  i  trenta
giorni successivi.  Il  decreto  e'  immediatamente  notificato  agli
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 
  3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande  tardive  di
cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni  sei  mesi,  salvo  che
sussistano motivi d'urgenza.