Art. 58 
 
 
                        Domanda del creditore 
 
  1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda
di ammissione del credito. 
  2. La domanda di cui al comma 1 contiene: 
  a) le generalita' del creditore; 
  b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo
stato passivo ovvero la  descrizione  del  bene  su  cui  si  vantano
diritti; 
  c)  l'esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di  diritto  che
costituiscono la ragione della  domanda,  con  i  relativi  documenti
giustificativi; 
  d) l'eventuale indicazione del titolo  di  prelazione,  nonche'  la
descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,  se  questa
ha carattere speciale. 
  3. Il creditore elegge domicilio nel  comune  in  cui  ha  sede  il
tribunale procedente.  E'  facolta'  del  creditore  indicare,  quale
modalita' di notificazione e di comunicazione,  la  trasmissione  per
posta elettronica o per telefax ed e' onere dello  stesso  comunicare
alla  procedura  ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  predette
modalita'; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono
eseguite mediante deposito in cancelleria. 
  4. La domanda non  interrompe  la  prescrizione  ne'  impedisce  la
maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il  creditore  e
l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. 
  5. La domanda e' depositata, a pena di decadenza, entro il  termine
di cui all'articolo 57, comma  2.  Successivamente,  e  comunque  non
oltre il termine di un anno dalla definitivita' del provvedimento  di
confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse  solo
ove il creditore provi, a pena di inammissibilita'  della  richiesta,
di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa  a
lui non imputabile.