Art. 59 
 
 
                        Verifica dei crediti. 
                  Composizione dello stato passivo 
 
  1.   All'udienza   il   giudice    delegato,    con    l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa
del  pubblico  ministero,  assunte  anche  d'ufficio   le   opportune
informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i  crediti
che ritiene di ammettere, con indicazione delle  eventuali  cause  di
prelazione, e quelli che ritiene di non  ammettere,  in  tutto  o  in
parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione. 
  2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi  assistere
da un difensore. L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite  di
un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti. 
  3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma
lo stato passivo e lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in
cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del  deposito  l'amministratore
giudiziario da' notizia agli interessati  non  presenti  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso   di   ricevimento.   Nel   caso   previsto
dall'articolo 58, comma 3, secondo  periodo,  la  comunicazione  puo'
essere eseguita per posta elettronica o per telefax. 
  4. I provvedimenti  di  ammissione  e  di  esclusione  dei  crediti
producono effetti solo nei confronti dell'Erario. 
  5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti
con decreto  del  giudice  delegato  su  istanza  dell'amministratore
giudiziario  o  del  creditore,  sentito   il   pubblico   ministero,
l'amministratore giudiziario e la parte interessata. 
  6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  3,  i
creditori esclusi possono proporre opposizione  mediante  ricorso  al
tribunale  che  ha  applicato  la  misura  di  prevenzione.   Ciascun
creditore puo'  impugnare  nello  stesso  termine  e  con  le  stesse
modalita' i crediti ammessi. 
  7. Il tribunale tratta  in  modo  congiunto  le  opposizioni  e  le
impugnazioni fissando un'apposita udienza  in  camera  di  consiglio,
della  quale  l'amministratore  giudiziario  da'  comunicazione  agli
interessati. 
  8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con  l'assistenza  del
difensore, le proprie  deduzioni,  chiedere  l'acquisizione  di  ogni
elemento utile e proporre mezzi di prova.  Nel  caso  siano  disposti
d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte puo' dedurre, entro
un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di  prova  che  si
rendono necessari. 
  9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine  perentorio
entro il quale le parti possono depositare memorie  e,  nei  sessanta
giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione  nel
termine di trenta giorni dalla sua notificazione. 
  10. Anche dopo la confisca definitiva,  se  sono  state  presentate
domande di ammissione del  credito  ai  sensi  dell'articolo  57,  il
procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti
prosegue  dianzi  al  tribunale  che  ha  applicato  la   misura   di
prevenzione.