Art. 60 
 
 
                        Liquidazione dei beni 
 
  1. Conclusa l'udienza  di  verifica,  l'amministratore  giudiziario
effettua la liquidazione  dei  beni  mobili,  delle  aziende  o  rami
d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o  comunque
ricevute non siano sufficienti a  soddisfare  i  creditori  utilmente
collocati al passivo. 
  2. Le  vendite  sono  effettuate  dall'amministratore  giudiziario,
previa  autorizzazione  del  giudice  delegato,  adottando  procedure
competitive,  sulla  base  del  valore  di  stima  risultante   dalla
relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando  stime  effettuate  da
parte di esperti. 
  3.  Con   adeguate   forme   di   pubblicita',   sono   assicurate,
nell'individuazione  dell'acquirente,  la  massima   informazione   e
partecipazione degli  interessati.  La  vendita  e'  conclusa  previa
acquisizione  del  parere  ed  assunte   le   informazioni   di   cui
all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. 
  4. L'amministratore giudiziario  puo'  sospendere  la  vendita  non
ancora  conclusa  ove  pervenga   offerta   irrevocabile   d'acquisto
migliorativa per un importo non inferiore  al  dieci  per  cento  del
prezzo offerto. 
  5.  L'amministratore  giudiziario  informa  il   giudice   delegato
dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.