Art. 61 
 
 
              Progetto e piano di pagamento dei crediti 
 
  1. Nei sessanta  giorni  successivi  alla  formazione  dello  stato
passivo, ovvero  nei  dieci  giorni  successivi  all'ultima  vendita,
l'amministratore giudiziario redige  un  progetto  di  pagamento  dei
crediti.  Il  progetto  contiene  l'elenco  dei   crediti   utilmente
collocati al passivo, con le relative cause  di  prelazione,  nonche'
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. 
  2.  I  crediti,  nei  limiti  previsti   dall'articolo   53,   sono
soddisfatti nel seguente ordine: 
  1) pagamento dei crediti prededucibili; 
  2)  pagamento  dei  crediti  ammessi  con   prelazione   sui   beni
confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
  3)   pagamento   dei   creditori   chirografari,   in   proporzione
dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi e' stato ammesso,
compresi i creditori indicati al n. 2), per la  parte  per  cui  sono
rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia. 
  3. Sono considerati debiti prededucibili quelli  cosi'  qualificati
da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o
in  funzione  del  procedimento  di  prevenzione,  incluse  le  somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. 
  4. Il giudice  delegato  apporta  al  progetto  le  variazioni  che
ritiene  necessarie  od  opportune  e  ne  ordina  il   deposito   in
cancelleria, disponendo che dello stesso  sia  data  comunicazione  a
tutti i creditori. 
  5. Entro dieci giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  4  i
creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione  e  sulla
collocazione dei crediti, nonche' sul valore dei beni o delle aziende
confiscati. 
  6. Decorso il termine di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato,
tenuto conto delle osservazioni pervenute,  sentito  l'amministratore
giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di
pagamento. 
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i
creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi  al
tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7,  8
e 9. 
  8. Divenuto definitivo  il  piano  di  pagamento,  l'amministratore
giudiziario procede  ai  pagamenti  dovuti  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo 53. 
  9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento  non
possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento  di  domande
di revocazione. 
  10. I creditori che hanno percepito pagamenti  non  dovuti,  devono
restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del  pagamento  effettuato  a  loro  favore.  In  caso   di   mancata
restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite  per
i beni mobili dal codice di procedura civile.