Art. 62 
 
 
                             Revocazione 
 
  1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e  l'Agenzia
possono in ogni tempo chiedere la revocazione  del  provvedimento  di
ammissione del credito al passivo quando emerga  che  esso  e'  stato
determinato da falsita', dolo, errore essenziale  di  fatto  o  dalla
mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati  prodotti
tempestivamente  per  causa  non   imputabile   al   ricorrente.   La
revocazione e' proposta dinanzi al tribunale  della  prevenzione  nei
confronti del creditore la  cui  domanda  e'  stata  accolta.  Se  la
domanda e' accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.