Art. 59 
 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
    b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
    c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"alla data di assunzione."; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla
data di assunzione"; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione"; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa."; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.