Art. 60 
 
Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   "carta
                              acquisti" 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti: 
    a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del  permesso  di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo; 
    b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare; 
    c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti  come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
partecipazione al progetto; 
    e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
superare i dodici mesi; 
    f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
sperimentazione stessa. 
  3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto. 
  4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.