Art. 138. 
 
  E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: 
 
    1° che e' recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26; 
 
    2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e
57; 
 
    3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui  ricevuti  o
presso lui depositati; 
 
    4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo
pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 
 
    5° che e' recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri  1,  8,
10, 11, 12 dell'art. 51; 
 
    6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128  o  le  rende
altrimenti impossibili. 
 
  E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro  che
contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29,  47,  48  e
49. 
 
  La sospensione produce, oltre  alla  decadenza  dalla  qualita'  di
membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' fino
a due anni dopo cessata la sospensione medesima.