Art. 138. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: 1° che e' recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26; 2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; 3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; 4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 5° che e' recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualita' di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilita' fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.