Art. 146. 
 
  L'azione disciplinare contro i notari per  le  infrazioni  da  loro
commesse  alle  disposizioni  della  presente  legge,  punibili   con
l'avvertimento,  la  censura  e  l'ammenda,  la  sospensione   e   la
destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della  commessa
infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura. 
 
  La condanna ad una delle dette pene si  prescrive  nel  termine  di
cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.