Art. 146. L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorche' vi siano stati atti di procedura. La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.