Art. 44 (L)
              Indennita' per l'imposizione di servitu'
  1.  E'  dovuta  una indennita' al proprietario del fondo che, dalla
esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da
una  servitu'  o  subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita  o  la  ridotta  possibilita'  di  esercizio  del  diritto di
proprieta'. (L)   2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio  derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il
proprietario non ha diritto. (L)   3. L'indennita' e' dovuta anche se
il   trasferimento   della   proprieta'   sia  avvenuto  per  effetto
dell'accordo  di  cessione  o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
  4.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti non si applicano per le
servitu'  disciplinate  da  leggi  speciali.  (L)    5. Non e' dovuta
alcuna  indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita
senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal
caso  l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa
le  spese  necessarie  per  la loro esecuzione. (L)   6. L'indennita'
puo'  anche  essere concordata fra gli interessati prima o durante la
realizzazione  dell'opera e delle relative misure di contenimento del
danno. (L)