Art. 81. 
 
 
  Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re  sono  collocati
nei nuovi ruoli al grado e con lo stipendio che loro spetta giusta il
disposto  del  precedente  articolo  75  in  base   alla   anzianita'
complessiva  loro  attribuita  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto negli attuali quadri di classificazione degli stipendi.