Art. 83. I funzionari che gia' ottennero la nomina a cancelliere di pretura o gradi equiparati e che, all'attuazione del presente decreto, non siano compresi fra i primi cancellieri od i primi segretari, fatta eccezione per quelli che dalla commissione centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, non sieno riconosciuti meritevoli della nomina al detto grado, conservano il diritto a conseguire il grado stesso con anzianita', ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla data di nomina a cancelliere di pretura, o a grado equiparato. La detta nomina al grado nono avverra' secondo l'ordine di anzianita' mano mano che si verificheranno vacanze di posti.