Art. 83. 
 
 
  I funzionari che gia' ottennero la nomina a cancelliere di  pretura
o gradi equiparati e che, all'attuazione del  presente  decreto,  non
siano compresi fra i primi cancellieri od i  primi  segretari,  fatta
eccezione  per  quelli  che  dalla  commissione  centrale,   di   cui
all'ultimo comma del  precedente  articolo,  non  sieno  riconosciuti
meritevoli della nomina al  detto  grado,  conservano  il  diritto  a
conseguire il grado stesso con anzianita', ai fini  dell'attribuzione
dello stipendio, dalla data di nomina a cancelliere di pretura,  o  a
grado equiparato. La detta nomina  al  grado  nono  avverra'  secondo
l'ordine di anzianita' mano mano che  si  verificheranno  vacanze  di
posti.