Art. 84. 
 
 
  Sono collocati nel grado decimo, secondo  l'ordine  di  anzianita',
nel limite dei posti di ruolo,  i  cancellieri  ed  i  segretari  che
contino non meno di  sette  anni  di  servizio  effettivo  nel  grado
attuale e che non siano  collocati  nel  grado  nono,  ai  sensi  del
precedente articolo.