Art. 72. 
 
  Salvi  i  diritti  spettanti  all'autore  a  termini   del   titolo
precedente,  il  produttore  del  disco  fonografico   o   di   altro
apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,  ha  il  diritto
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite  dagli  articoli
che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo  di  duplicazione,
detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.