Art. 73. 
 
  Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio  analogo
riproduttore di  suoni  o  di  voci,  indipendentemente  dal  diritto
esclusivo riconosciutogli dall'articolo  precedente,  ha  diritto  di
esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del  disco
o apparecchio a mezzo della  radiodiffusione,  della  cinematografia,
della televisione o nelle pubbliche feste  danzanti  e  nei  pubblici
esercizi. 
 
  Il compenso e' liquidato secondo le norme del regolamento. 
 
  Nessun   compenso   e'   dovuto   per   l'utilizzazione   ai   fini
dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello
Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.