Art. 74. 
 
  Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco
o apparecchio analogo riproduttore  di  suoni  o  di  voci,  prevista
nell'articolo che precede,  sia  effettuata  in  condizioni  tali  da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. 
 
  Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare,
in attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, puo'  nondimeno
autorizzare l'utilizzazione  del  disco  o  dell'apparecchio  analogo
riproduttore  di  suoi  o  di  voci,  previ  accertamenti  tecnici  e
disponendo, se occorra, quanto e' necessario per eliminare  le  cause
che turbano la regolarita' della utilizzazione.