Art. 77. 
 
  I  diritti  previsti  da  questo  capo  possono  essere  esercitati
soltanto se sia stato effettuato  il  deposito  presso  il  Ministero
della cultura popolare, secondo  le  norme  del  regolamento,  di  un
esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale  si  richiede  la
protezione.