Art. 18. 
 
  Le scale semplici portatili (a mano) devono  essere  costruite  con
materiale  adatto  alle  condizioni   di   impiego,   devono   essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e  nei  singoli  elementi  e
devono avere dimensioni appropriate al loro usi. 
  Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai  montanti
mediante incastro. 
  Esse devono inoltre essere provviste di: 
    a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita'  inferiori  dei
due montanti; 
    b)  ganci  di  trattenuta  o  appoggi   antisdrucciolevoli   alle
estremita'  superiori,  quando  sia  necessario  per  assicurare   la
stabilita' della scala. 
  Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi  di
trattenuta, anche scorrevoli su guide, nomi sono richieste le  misure
di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).