Art. 18.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro usi.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei
due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle
estremita' superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilita' della scala.
Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi di
trattenuta, anche scorrevoli su guide, nomi sono richieste le misure
di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).