Art. 91.
                (Sospensione cautelare obbligatoria)

  L'impiegato sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la
natura  del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con
decreto  del  ministro;  ove  sia,  stato emesso mandato od ordine di
cattura,  l'impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio
con provvedimento del capo dell'ufficio.
  Il  capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o
ordine  di  comparizione  o  della convalida del fermo, nei confronti
d'un  impiegato  da  lui  dipendente,  deve  riferirne immediatamente
all'ufficio del personale del ministero.