Art. 92.
                 (Sospensione cautelare facoltativa)

  Il  ministro  puo',  per  gravi  motivi,  ordinare  la  sospensione
dell'impiegato  dal  servizio anche prima che sia esaurito o iniziato
il procedimento disciplinare.
  La   sospensione   disposta  prima,  dell'inizio  del  procedimento
disciplinare  e' revocata, e l'impiegato ha diritto alla riammissione
in  servizio  ed  alla  corresponsione  degli  assegni non percepiti,
escluse  le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale   o  per  prestazioni  di  carattere  straordinario,  se  la
contestazione   degli   addebiti,   ai   sensi   del   secondo  comma
dell'articolo  103,  non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in
cui  e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il
provvedimento di sospensione.
  All'impiegato  sospeso  ai  sensi  del  precedente  e  del presente
articolo si applicano, le disposizioni dell'articolo 82.