Art. 93.
              (Esclusione dagli esami e dagli scrutini)

  L'impiegato  sospeso  ai  sensi  degli  articoli 91 e 92 e' escluso
dagli esami o dagli scrutini di promozione.
  Quando  l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione
di  disciplina,  il ministro, anche se non ha disposto la sospensione
cautelare,  puo',  sentito  il Consiglio d'amministrazione, escludere
l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.