Art. 94.
(Ammissione agli esami dell'impiegato    prosciolto    da    addebiti
                            disciplinari)

  L'impiegato  escluso  dall'esame  che  sia stato prosciolto da ogni
addebito  disciplinare  o  punito  con la censura e' ammesso al primo
esame  successivo  e,  qualora riporti una, votazione in virtu' della
quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e'
collocato  nella  graduatoria di questo, tenuto conto della votazione
stessa,  ed  e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento,
con  decorrenza  a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze
gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita
la promozione in base al detto esame.
  L'impiegato  ammesso  all'esame di cui al precedente comma, qualora
non  abbia  raggiunto  una  votazione  tale da consentirgli di essere
promosso  nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore
all'ultimo  dei  promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto
nella  graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed e'
promosso  con  la  medesima anzianita' degli altri impiegati compresi
nella graduatoria in cui e' collocato.