Art. 95.
(Ammissione agli scrutini dell'impiegato   prosciolto   da   addebiti
                            disciplinari)

  L'impiegato  escluso  dallo  scrutinio  quando sia prosciolto dagli
addebiti  dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione.
  Se   il  Consiglio  di  amministrazione  delibera  che  l'impiegato
scrutinato  sia  maggiormente  meritevole almeno dell'ultimo promosso
con  lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando
il posto che deve occupare in graduatoria.
  La   promozione   e'   conferita,   anche   in  soprannumero  salvo
riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa data delle promozioni
disposte in base allo scrutinio originario.
  Se  durante  il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini
di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto,
il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno
dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere  promosso.  La  data  di decorrenza della promozione e' quella
dello  scrutinio  per  effetto  del  quale,  a giudizio del Consiglio
d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.