Art. 96.
                (Computo della sospensione cautelare)

  Qualora  a  seguito  del  procedimento  disciplinare venga inflitta
all'impiegato   la   sospensione   dalla  qualifica,  il  periodo  di
sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
  Se  la  sospensione  dalla  qualifica  viene  inflitta  per  durata
inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una
sanzione   minore   o   se   il   procedimento  si  conclude  con  il
proscioglimento    dell'impiegato,    debbono    essere   corrisposti
all'impiegato  tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita'
o  compensi  per  servizi  e  funzioni  di  carattere  speciale o per
prestazioni  di  carattere  straordinario,  per il tempo eccedente la
durata della punizione o per effetto della sospensione.
  Sono  dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno
alimentare.