Art. 97.
                     (Revoca della sospensione)

  Quando  la  sospensione  cautelare sia stata disposta in dipendenza
del  procedimento  penale  e  questo  si  concluda  con  sentenza  di
proscioglimento  o  di  assoluzione  passata  in giudicato perche' il
fatto  non  sussiste  o  perche'  l'impiegato  non lo ha commesso, la
sospensione  e' revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni
non  percepiti,  escluse  le  indennita'  per  servizi  e funzioni di
carattere  speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva
deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
  Se   il   procedimento   penale   si   conclude   con  sentenza  di
proscioglimento  o  di  assoluzione  passata  in giudicato per motivi
diversi  da  quelli  contemplati nel comma precedente, la sospensione
puo'  essere  mantenuta  qualora  nei termini previsti dal successivo
comma   venga   iniziato   a   carico   dell'impiegato   procedimento
disciplinare.
  Il   procedimento   disciplinare   deve   avere   inizio,   con  la
contestazione  degli  addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e'
divenuta  irrevocabile  la  sentenza definitiva di proscioglimento od
entro  40  giorni  dalla  data  in  cui  l'impiegato abbia notificato
all'amministrazione la sentenza stessa.
  La  sospensione  cessa  se  la  contestazione degli addebiti non ha
luogo  entro  il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i
fatti  che  formarono  oggetto del procedimento penale, non puo' piu'
essere  iniziato.  In  tal  caso  l'impiegato ha diritto agli assegni
previsti nel primo comma.
  Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di
denuncia  all'autorita' giudiziaria, la scadenza del termine predetto
estingue  altresi'  il  procedimento  disciplinare  che non puo' piu'
essere rinnovato.