Art. 40. 
 
  I Distretti minerari lasciano prender copia  o  visione  dei  piani
soltanto ai  proprietari  ed  esercenti  in  genere  delle  cave,  ai
permissionari e concessionari delle miniere e  loro  procuratori,  ed
inoltre a chiunque ne abbia avuto mandato dall'autorita' giudiziaria. 
  Quando sia cessata la concessione o scaduto il permesso di  ricerca
i piani delle miniere possono essere esaminati da chiunque ne  faccia
motivata richiesta al Distretto minerario.