Art. 85.
  Studenti   e   laureati  delle  Universita'  e  degli  Istituti  di
                  istruzione superiore o equipollente

  Il Ministro per la difesa puo' concedere, in tempo di pace, di anno
    in  anno,  ai  militari  in  congedo  illimitato  provvisorio che
  frequentino corsi universitari o Istituti di istruzione superiore o
  equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:
      a)  fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di
  quattro anni;
      b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di
  cinque anni;
      c)  fino  al  ventottesimo  anno,  per i corsi aventi la durata
  superiore a cinque anni.
    I   militari   anzidetti   che   si   trovino   nelle  condizioni
  sopraccennate   e   che   siano  stati  ammessi  al  ritardo  della
  prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di
  tale beneficio, sempre nei limiti previsti dalle precedenti lettere
  a), b) e c), purche' si trovino in una delle seguenti condizioni:
      1)  abbiano  dovuto  sospendere  per  gravi  ragioni  gli studi
  intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
      2)  non  abbiano  potuto  sostenere  gli  esami e conseguire la
  laurea  od  il  diploma  finale  nel  numero di anni fissati per la
  facolta',  scuola  universitaria  o  istituto  superiore  cui  sono
  iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i
  prescritti  esami  di  passaggio  al  corso  superiore, purche', in
  entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;
      3)  abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la
  laurea   o   il   diploma   finale,  ad  altra  facolta'  o  scuola
  universitaria o ad altro Istituto superiore;
      4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita'
  di  rimanere  ancora in congedo provvisorio per migliorare comunque
  la  loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli
  esami di Stato.
    Il ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato:
      1)  fino al ventinovesimo anno di eta', per i laureati iscritti
  ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
      2)  fino  al trentesimo anno di eta' per i laureati iscritti ai
  corsi di medicina aeronautica o spaziale.