Art. 86.
          Studenti di istituti di istruzione di secondo grado

    Il  ritardo  della prestazione del servizio alle armi in tempo di
  pace   puo'   essere  concesso  alle  stesse  condizioni  richieste
  dall'articolo  precedente,  e  comunque soltanto fino alla chiamata
  alle  armi  della  seconda  classe successiva a quella con la quale
  furono  arruolati,  oppure  alla  terza,  se la chiamata avvenga al
  ventesimo anno di eta', ai militari che siano:
      a)   alunni   dell'ultima   classe  o  anche  della  penultima,
  limitatamente  al caso che la chiamata avvenga al ventesimo anno di
  eta',  di  Istituti  di  istruzione  di  secondo  grado  statali  o
  legalmente riconosciuti o parificati;
      b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di
  maturita' o di abilitazione che siano contemporaneamente iscritti e
  frequentino l'ultima classe di una scuola privata autorizzata;
      c)  candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione
  in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di Istituti di
  istruzione  di  secondo  grado  statali o legalmente riconosciuti o
  parificati;
      d)  candidati  esterni  ai  predetti  esami i quali siano stati
  respinti,  ma  che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe
  di  istituto  di  istruzione  di secondo grado statale o legalmente
  riconosciuto o parificato;
      e)  diplomati  degli Istituti nautici iscritti al corso pratico
  di cui al regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.