Art. 86.
Studenti di istituti di istruzione di secondo grado
Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di
pace puo' essere concesso alle stesse condizioni richieste
dall'articolo precedente, e comunque soltanto fino alla chiamata
alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale
furono arruolati, oppure alla terza, se la chiamata avvenga al
ventesimo anno di eta', ai militari che siano:
a) alunni dell'ultima classe o anche della penultima,
limitatamente al caso che la chiamata avvenga al ventesimo anno di
eta', di Istituti di istruzione di secondo grado statali o
legalmente riconosciuti o parificati;
b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di
maturita' o di abilitazione che siano contemporaneamente iscritti e
frequentino l'ultima classe di una scuola privata autorizzata;
c) candidati esterni agli esami di maturita' o di abilitazione
in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di Istituti di
istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o
parificati;
d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati
respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneita' all'ultima classe
di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente
riconosciuto o parificato;
e) diplomati degli Istituti nautici iscritti al corso pratico
di cui al regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.