Art. 87.
    Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio

    Il  titolo  al  ritardo  della prestazione del servizio alle armi
  cessa  con il termine degli studi, salvo il disposto degli articoli
  85  e  86, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in
  ogni  caso, al compimento dell'eta' prescritta dalle lettere a), b)
  e  c)  e  dall'ultimo  comma  dell'art.  85.  Cessato  il titolo al
  ritardo,  coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio
  militare  con  il primo scaglione o contingente chiamato alle armi,
  se  dell'Esercito e dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione
  della  classe  di  leva  che sia chiamata alle armi per compiere la
  ferma, se della Marina.