Art. 87.
Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi
cessa con il termine degli studi, salvo il disposto degli articoli
85 e 86, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in
ogni caso, al compimento dell'eta' prescritta dalle lettere a), b)
e c) e dall'ultimo comma dell'art. 85. Cessato il titolo al
ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio
militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi,
se dell'Esercito e dell'Aeronautica, ovvero con il primo scaglione
della classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la
ferma, se della Marina.