Art. 88.
Rinvio della  prestazione  del  servizio  militare  agli  addetti  al
        governo di aziende agricole industriali e commerciali

  In  tempo di pace puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e
per  un  massimo di due anni, della prestazione del servizio militare
agli   arruolati   indispensabili   al   governo  di  una  azienda  o
stabilimento  agricolo,  industriale o commerciale al quale attendano
per conto proprio o della famiglia.