Art. 88.
Rinvio della prestazione del servizio militare agli addetti al
governo di aziende agricole industriali e commerciali
In tempo di pace puo' essere concesso il rinvio di anno in anno, e
per un massimo di due anni, della prestazione del servizio militare
agli arruolati indispensabili al governo di una azienda o
stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano
per conto proprio o della famiglia.