Art. 89.
Rinvio della prestazione del servizio militare agli arruolati che
abbiano un fratello alle armi
Gli arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un
fratello in servizio di leva o volontario possono, in tempo di pace,
ottenere il rinvio della prestazione del servizio fino al termine
della ferma di leva, nel primo caso, e finche' il fratello si trova
alle armi con la propria classe, nell'altro caso.