Art. 89.
Rinvio della prestazione  del  servizio  militare  agli arruolati che
                    abbiano un fratello alle armi

  Gli  arruolati  che,  all'atto della chiamata alle armi, abbiano un
fratello  in servizio di leva o volontario possono, in tempo di pace,
ottenere  il  rinvio  della  prestazione del servizio fino al termine
della  ferma  di leva, nel primo caso, e finche' il fratello si trova
alle armi con la propria classe, nell'altro caso.