Art. 90.
Rinvio della  prestazione  del  servizio  militare  di  fratelli  che
          debbano presentarsi contemporaneamente alle armi

  Qualora  due  fratelli  debbano presentarsi contemporaneamente alle
armi  per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del
genitore  o di chi ne fa le veci, puo', in tempo di pace, ottenere il
rinvio  della prestazione del servizio fino al termine della ferma di
leva dell'altro.