Art. 90.
Rinvio della prestazione del servizio militare di fratelli che
debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
Qualora due fratelli debbano presentarsi contemporaneamente alle
armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione del
genitore o di chi ne fa le veci, puo', in tempo di pace, ottenere il
rinvio della prestazione del servizio fino al termine della ferma di
leva dell'altro.