Art. 141.
                      (Ritenute sulla pensione)

  Sull'ammontare  complessivo  della  pensione  e  della  tredicesima
mensilita',  esclusa  la  parte  di  questa  relativa  all'assegno di
caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza
in ausiliaria nonche' durante i periodi di collocamento nella riserva
o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini
degli  aumenti  biennali secondo il disposto dell'art. 56, e' operata
la  ritenuta  del  6  per cento in conto entrate del tesoro. Qualora,
pero',  il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato
determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per
causa di guerra, la ritenuta non e' operata.
  La  pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettata
al  contributo  dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza
per i dipendenti dello Stato.
  Agli  effetti  delle  ritenute  per l'assistenza sanitaria e per le
imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante
ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.