Art. 141. (Ritenute sulla pensione) Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, e' operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, pero', il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettata al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato. Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.