Art. 143. (Sequestro, pignoramento, cessione) Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, e' sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141. Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295. Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.