Art. 144.
                   (Recupero dell'equo indennizzo)

  Nel  caso  in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo
indennizzo  ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione
privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara'
recuperata  mediante  trattenute  mensili  sulla pensione, di importo
pari a un decimo dell'ammontare di questa.