Art. 71.
                         Attivita' illecite

  Chiunque,  senza  autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre,
pone  in  vendita,  distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi
titolo,  procura  ad  altri,  trasporta,  importa,  esporta, passa in
transito  o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli
articoli  72  e  80,  sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle
tabelle  I  e  III,  previste  dall'articolo  12,  e'  punito  con la
reclusione  da  quattro  a  quindici  anni e con la multa da lire tre
milioni a lire cento milioni.
  Chiunque,  essendo  munito  dell'autorizzazione di cui all'articolo
15,  illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio
le  sostanze  o  le  preparazioni  indicate  nel precedente comma, e'
punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da
lire dieci milioni a lire cento milioni.
  Le   stesse   pene   si  applicano  a  chiunque  fabbrica  sostanze
stupefacenti  o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione.
  Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze
stupefacenti  o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui
all'articolo  12,  si  applicano la reclusione da due a sei anni e la
multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.