Art. 72. Altre attivita' illecite Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni. Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.