Art. 72.
                      Altre attivita' illecite

  Chiunque,  fuori  dalle  ipotesi  previste  dall'articolo 80, senza
autorizzazione  o  comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre,
acquista,  pone  in  vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi
titolo,  anche gratuito, modiche quantita' di sostanze stupefacenti o
psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo
12,  per  uso  personale  non  terapeutico di terzi, e' punito con la
reclusione  da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire
otto milioni.
  Se  taluno  dei  fatti  previsti  dal  primo comma riguarda modiche
quantita'  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope classificate nelle
tabelle  II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della
reclusione  da  uno  a quattro anni e della multa da lire centomila a
lire sei milioni.