Art. 74.
                        Aggravanti specifiche

  Le  pene  previste  per  i  delitti  di  cui  all'articolo 71 della
presente legge sono aumentate da un terzo alla meta':
    1)  nei  casi  in  cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono
consegnate a persona di eta' minore o comunque destinate a persona di
eta' minore per uso non terapeutico;
    2) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, in concorso tra
loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;
    3) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del
codice penale;
    4)  per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione   del   reato,   persona   dedita   all'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    5) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata.
  Se  il  fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi.
  Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere
il  delitto  o  per  conseguirne  per se' o per altri il profitto, il
prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi.
  Si  applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del
codice penale.
  Le  aggravanti  previste  dal  presente articolo, eccettuata quella
indicata  nel  secondo  comma, si applicano anche al delitto previsto
dall'articolo 72.