Art. 74. Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla meta': 1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di eta' minore o comunque destinate a persona di eta' minore per uso non terapeutico; 2) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere; 3) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale; 4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 5) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita', ha fatto uso di armi. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale. Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.